STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SMILE MISSION ETS- ODV

STATUTO

 

Art. 1 – Denominazione

 

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/2017 e, in quanto compatibile, del Codice Civile, è costituita un’associazione denominata “ASSOCIAZIONE SMILE MISSION ETS – ODV”, con durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta.

L’Associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”, fino all’iscrizione nel REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE.

Art. 2 – Sede

 

L’Associazione ha sede legale in Verona, Via Giuseppe Zorzi n.

7.. L’Associazione potrà modificare la sede legale con delibera del Consiglio Direttivo e darne comunicazione agli enti preposti. Art. 3 – Scopi e attività

L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare obiettivo socio-sanitario, tramite interventi a sostegno dell’attività sanitaria di prevenzione, cura e/o riabilitazione fisica e psichica, allo scopo di arrecare beneficio a persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari, ovvero a componenti di collettività nazionali ed estere, limitatamente agli aiuti umanitari finalizzati a scopi socio-sanitari.

In considerazione dei suoi fini istituzionali, l’associazione sarà soggetta al riconoscimento di idoneità ad operare nel campo della cooperazione con i paesi in via di sviluppo.

Le attività che si propone di svolgere, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, tra quelle individuate nell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, sono:

  • interventi e prestazioni sanitarie (lett. b);
  • educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative (lett. d);
  • formazione universitaria e post-universitaria (lett. g);
  • cooperazione allo sviluppo (lett. n). A tal fine, l’associazione si propone:
  1. la promozione, la realizzazione ed il sostegno economico di progetti d’intervento su realtà locali in stato di necessità, ovunque in Italia e nel Mondo, con particolare riguardo ai campi dell’assistenza, prevenzione ed educazione sanitaria, medica, odontoiatrica a persone svantaggiate ed attività ad esse collegate;
  2. l’invio di volontari ed il coordinamento delle loro attività nelle sedi di attuazione dei progetti (medici, odontoiatrici, odontotecnici, igienisti, assistenti dentali e tutti gli operatori in qualsiasi modo interessati a dare il proprio contributo);
  1. il sostegno economico a programmi di sviluppo, autosufficienza, autosostegno ed autogestione da parte delle realtà locali, nel campo dell’assistenza medica ed odontoiatrica;
  2. la promozione di un’attività didattica rivolta sia ai propri componenti, sia ai beneficiari dei progetti d’intervento ed in particolare agli operatori locali, per l’approfondimento e la diffusione delle conoscenze scientifiche nel campo sanitario, medico, odontoiatrico e di volontariato;
  3. la partecipazione allo studio ed alla diffusione di tecnologie, metodiche e protocolli d’intervento finalizzati a facilitare ed implementare l’accesso alle cure da parte di persone, categorie sociali e popolazioni svantaggiate;
  4. la promozione di affiancamenti e collaborazioni nei confronti di persone, società, associazioni, enti pubblici o privati, organismi ed istituzioni nazionali, esteri ed internazionali che possono avere fini similari, con lo scopo di meglio raggiungere, coordinare ed ampliare i propri fini istituzionali;
  5. l’attività di informazione, anche a mezzo di proprie pubblicazioni periodiche;
  6. il coinvolgimento di persone, società, associazioni, enti pubblici o privati, organismi ed istituzioni nel supporto generale, tecnico ed economico alle attività sopra descritte. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio di amministrazione.

Le attività vengono svolte nel rispetto delle realtà culturali e sociali dei Paesi in cui l’associazione porta il proprio intervento, evitando di imporre forme religiose, ideologiche, organizzative, tecnologiche non condivise dagli interessati. L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D.Lgs. 117/2017. Art. 4 – Regolamenti

Apposito regolamento approvato dall’Assemblea disciplinerà le modalità di conduzione e di gestione delle attività dell’Associazione, nonché i rapporti fra Associazione e soci relativamente all’attività stessa nel rispetto delle norme statutarie.

Art. 5 – Soci

 

Sono soci tutti coloro che condividono le finalità e i programmi dell’Associazione e si impegnano a partecipare alle attività dell’Associazione. Possono altresì essere soci le persone giuridiche – società, enti e organismi associativi – che condividano gli scopi dell’associazione, siano disponibili a contribuire alla loro concreta realizzazione e che non perseguano fini di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato. Il socio è tenuto:

  • all’osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle decisioni degli organi sociali;
  • al versamento di una quota di ammissione e degli eventuali contributi annuali;
  • a collaborare nei limiti della propria possibilità alle attività dell’Associazione secondo le indicazioni degli organi sociali e del regolamento.

Il numero dei soci è illimitato ma l’Associazione deve comunque sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche socie. Se tale numero minimo viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l’Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un’altra sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita della Associazione. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo il quale delibererà a maggioranza dei voti dei componenti. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l’immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell’istante. Al socio ammesso dovrà essere data comunicazione di ammissione a cura del Consiglio

Direttivo ed essere iscritto al libro soci. L’eventuale rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato entro 60 giorni dalla delibera per iscritto all’interessato specificandone i motivi. In questo caso potrà essere presentato appello all’Assemblea dei soci che prenderà in esame la richiesta nel corso della prima riunione utile.

La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci

 

Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare i soci hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • frequentare i locali dell’associazione;
  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
  • essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
  • prendere atto dell’ordine del giorno e votare in assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo che consente al socio l’esame entro 30 giorni dalla richiesta. L’eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.

Gli associati hanno l’obbligo di:

  • rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea. 7 – Perdita della qualità di socio

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione.

Può recedere il socio che non è più in grado di partecipare alla vita dell’Associazione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo per il socio che non partecipi senza motivo alla vita dell’Associazione e non collabori con essa (prima di dichiarare la decadenza il Consiglio Direttivo deve svolgere gli opportuni accertamenti sulla non partecipazione del socio alla vita dell’Associazione) o non abbia versato i contributi annuali di cui all’art. 5.

L’esclusione del socio è deliberata dall’Assemblea dei soci per gravi motivi di inosservanza degli obblighi sociali, dello statuto e dei regolamenti. Prima dell’esclusione al socio debbono essere contestati i motivi della proposta di esclusione con l’assegnazione di un congruo termine per presentare eventuali deduzioni.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 8 – Organi sociali

 

L’ordinamento interno dell’Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, l’Organo di Controllo e l’Organo di Revisione legale dei conti.

Tutte le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto, purché nell’ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo. Si fa eccezione per i professionisti eletti come organo di controllo che possono essere remunerati.

Tutti gli organi dell’Associazione possono riunirsi in modalità “a distanza” a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell’organo.

Art. 9 – L’Assemblea dei soci

 

L’Assemblea è composta dai soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi, in regola con il pagamento dei contributi di cui all’art. 5. Ciascun associato ha un voto. Non è ammessa delega. L’Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo – mediante avviso, contenente il luogo, la data, l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, da affiggersi presso la sede sociale 10 giorni prima della data fissata per la riunione e con lettera/fax/mail da inviare ai soci – almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio annuale consuntivo e ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un decimo degli associati.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno degli associati; in seconda convocazione – da effettuarsi non prima del giorno successivo a quello fissato per la prima convocazione – qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità gli Amministratori non hanno voto. Per le deliberazioni relative alla modifica dell’atto costitutivo e dello statuto è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni relative allo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Le riunioni possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione e l’espressione del voto può avvenire per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l’identità dei partecipanti.

Spetta all’Assemblea:

  • nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, l’organo di controllo e/o l’incaricato della revisione legale dei conti;
  • approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello

Statuto;

  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o lascissione dell’associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
  • delibera sull’esclusione degli

Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza di questi, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età. Le votazioni dell’Assemblea avvengono per voto palese, salvo che per le deliberazioni concernenti persone, nelle quali la votazione deveavvenire per voto segreto.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

 

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, ed è composto da tre a nove membri soci dell’Associazione. I membri sono rieleggibili. Prima dell’elezione l’Assemblea determinerà il numero dei componenti.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, che non siano riservati all’Assemblea dalla legge e dal presente statuto.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

  • eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
  • formulare i programmi di attività associativa sulla base dellelinee approvate dall’Assemblea;
  • predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale;
  • predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
  • deliberare l’ammissione degli associati;
  • deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
  • stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
  • curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati; si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda un terzo dei suoi membri. La convocazione deve avvenire mediante comunicazione ritenuta idonea, purché comprovante la stessa, almeno 5 giorni prima della seduta. Le sedute sono comunque valide con la presenza della totalità dei componenti.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide quando sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti.

Ogni Consigliere può esprimere un unico voto che non può essere in alcun caso delegabile.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Qualora per dimissione, per impedimento temporaneo o definitivo, per perdita della qualifica di Socio o per qualunque altro motivo restino vacanti i ruoli di Presidente o di Vicepresidente, il Consiglio Direttivo provvederà a eleggere al suo interno un nuovo membro che ricopra tale carica.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11 – Il Presidente

 

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisi dal direttivo stesso o dall’Assemblea dei soci.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

Art. 12 – L’Organo di Controllo

 

L’Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell’Organo di Controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al secondo comma dell’art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.  231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al primo comma dell’art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari

Art. 13 – Revisione legale dei conti

 

Se l’Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Art. 14 – I volontari

 

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Leg.vo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.

L’Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Art. 15 – I lavoratori

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell’articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50 per cento del numero dei volontari. Art. 16 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

  1. quote associative;
  2. contributi e liberalità dei soci e di enti pubblici e privati;
  3. donazioni e lasciti testamentari;
  4. rendite patrimoniali;
  5. attività di raccolta fondi;
  1. rimborsi da convenzioni, nei limiti di cui agli articoli 33 e 34 del C.T.S.;
  2. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, compresi i proventi derivanti da eventuali attività commerciali strumentali e secondarie rispetto a quelle di interesse generale, svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l’associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla Legge 383/2000.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 17 – L’esercizio sociale

 

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Ente (a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge) ai propri associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di interesse generale.

Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate risultino inferiori a euro duecentoventimila, il bilancio d’esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Art. 18 – Bilancio sociale e trasparenza

 

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a centomila euro annui, l’Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a un milione di euro annui, l’Associazione deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 19 – Libri sociali

 

L’Associazione deve tenere i seguenti libri:

  • libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del revisore legale dei conti.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente alla loro tenuta.

Art. 20 – Scioglimento

 

In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell’organo associativo competente.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 21 – Clausola compromissoria

 

Le eventuali controversie che sorgessero fra gli associati o fra gli associati e l’associazione, anche se promosse da consiglieri, liquidatori e revisore ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, saranno decise da un collegio arbitrale, composto

di 3 (tre) membri tutti nominati, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell’Ordine dei Medici di Verona.

I 3 (tre) arbitri così nominati provvederanno a designare il presidente.

Nel caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il presidente del medesimo Ordine dei Medici.

Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro 90 (novanta) giorni dalla costituzione, in modo vincolante per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall’obbligo del deposito del lodo.

Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell’arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso le controversie nelle quali la legge preveda l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

La sede dell’arbitrato sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

Art. 22 – Rinvio

 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile, le disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le altre normative specifiche in materia.

Art. 23 – Norme transitorie di salvaguardia

 

A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D.Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del

  1. Lgs. 117/17.

L’acronimo ETS – ODV sarà inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

DELIBERA REGIONE VENETO ETS- ODV