STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE SMILE MISSION Solidarietà Odontoiatrica Internazionale – ONLUS

Allegato “B”

all’atto con i Numeri 27982 di Repertorio

14874 della Raccolta

STATUTO

Art. 1

Denominazione – sede – durata

È costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 e, in quanto compatibile, degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato “ASSOCIAZIONE SMILE MISSION APS“. Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

La sede legale dell’Associazione è in Verona,

Il consiglio di amministrazione, con propria delibera, potrà trasferire all’interno dello stesso comune la sede legale e potrà aprire e chiudere ovunque in Italia ed all’estero sedi amministrative ed operative, nonché delegazioni ed uffici staccati.

Il trasferimento della sede legale in altro comune o all’estero e l’istituzione di sedi secondarie è di competenza dell’assemblea straordinaria degli associati.

L’associazione ha durata illimitata.

Art. 2

Finalità istituzionali

L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare obiettivo socio- sanitario, tramite interventi a sostegno dell’attività sanitaria di prevenzione, cura e/o riabilitazione fisica e psichica, allo scopo di arrecare beneficio a persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari, ovvero a componenti di collettività nazionali ed estere, limitatamente agli aiuti umanitari finalizzati a scopi socio-sanitari.

In considerazione dei suoi fini istituzionali, l’associazione sarà soggetta al riconoscimento di idoneità ad operare nel campo della cooperazione con i paesi in via di sviluppo.

Art. 3

Attività

Le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, tra quelle individuate nell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, sono:

  • interventi e prestazioni sanitarie (lett. b);
  • educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività di interesse sociale con finalità educative (lett. d)
  • formazione universitaria e post-universitaria (lett. g)
  • cooperazione allo sviluppo (lett. n). A tal fine, l’associazione si propone:
  1. la promozione, la realizzazione ed il sostegno economico

di progetti d’intervento su realtà locali in stato di necessità, ovunque in Italia e nel Mondo, con particolare riguardo ai campi dell’assistenza, prevenzione ed educazione sanitaria, medica, odontoiatrica a persone svantaggiate ed attività ad esse collegate;

  1. l’invio di volontari ed il coordinamento delle loro attività nelle sedi di attuazione dei progetti (medici, odontoiatrici, odontotecnici, igienisti, assistenti dentali e tutti gli operatori in qualsiasi modo interessati a dare il proprio contributo);
  2. il sostegno economico a programmi di sviluppo, autosufficienza, autosostegno ed autogestione da parte delle realtà locali, nel campo dell’assistenza medica ed odontoiatrica;
  3. la promozione di un’attività didattica rivolta sia ai propri componenti, sia ai beneficiari dei progetti d’intervento ed in particolare agli operatori locali, per l’approfondimento e la diffusione delle conoscenze scientifiche nel campo sanitario, medico, odontoiatrico e di volontariato;
  4. la partecipazione allo studio ed alla diffusione di tecnologie, metodiche e protocolli d’intervento finalizzati a facilitare ed implementare l’accesso alle cure da parte di persone, categorie sociali e popolazioni svantaggiate;
  • la promozione di affiancamenti e collaborazioni nei confronti di persone, società, associazioni, enti pubblici o privati, organismi ed istituzioni nazionali, esteri ed internazionali che possono avere fini similari, con lo scopo di meglio raggiungere, coordinare ed ampliare i propri fini istituzionali;
  1. l’attività di  informazione,  anche  a  mezzo  di  proprie pubblicazioni periodiche;
  2. il coinvolgimento di persone, società, associazioni, enti pubblici o  privati,  organismi  ed  istituzioni  nel  supporto generale, tecnico ed economico alle attività sopra descritte. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo     criteri   e     limiti   definiti   con apposito         Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio di

Le attività vengono svolte nel rispetto delle realtà culturali e sociali dei Paesi in cui l’associazione porta il proprio intervento, evitando di imporre forme religiose, ideologiche, organizzative, tecnologiche non condivise dagli interessati.

L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D.Lgs.

117/2017.

L’associazione  di  promozione  sociale  opera  nel  territorio della Regione Veneto.

Art. 4

Risorse economiche

Il patrimonio dell’associazione è costituito da:

  1. beni mobili ed immobili che verranno acquisiti dall’associazione mediante le entrate e che verranno ad essa intestati;
  2. eventuali fondi di riserva che verranno costituiti con le eccedenze di

Le entrate dell’associazione sono costituite da:

  1. quote associative;
  2. contributi pubblici e privati;
  3. donazioni e lasciti testamentari;
  4. rendite patrimoniali;
  5. attività di raccolta fondi;
  6. rimborsi da convenzioni;
  7. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni e

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l’associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla Legge 383/2000.

Art. 5

Responsabilità dell’organizzazione

L’associazione risponderà con i propri beni e con le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L’associazione assicurerà i propri associati.

Art. 6

Associati

  1. Associati ordinari: sono tutti gli associati fondatori e quelli che il consiglio di amministrazione accoglierà su domanda degli stessi;
  2. Associati onorari: coloro che per particolari benemerenze sono nominati annualmente dall’assemblea degli associati, su proposta del consiglio di amministrazione. Essi possono essere persone fisiche, associazioni, persone giuridiche ed enti pubblici e privati, tramite un loro

Il conferimento della qualifica ai nuovi associati è condizionato all’accoglimento della domanda da parte del consiglio di amministrazione mediante delibera; è subordinato all’accettazione dei principi generali e delle finalità dell’associazione, nonché all’impegno di rispettarne statuto e norme interne ed al pagamento della quota associativa.

Il consiglio di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all’interessato.

L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale

comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.

Le quote associative sono valide per l’anno solare in corso e scadono alla mezzanotte del 31 dicembre dell’anno di esercizio a cui esse si riferiscono.

In caso di mancato pagamento della quota associativa entro il

31 dicembre dell’anno di esercizio a cui essa si riferisce, l’associato si considera decaduto ed entro 60 giorni gli sarà comunicata la cancellazione dal libro degli associati; può essere riammesso solo ripresentando nuova domanda al consiglio di amministrazione.

L’importo della quota associativa viene fissato di anno in anno dall’assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione.

Gli associati onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa.

La perdita della qualifica di associato può avvenire per:

  1. decadenza, per mancato pagamento della quota associativa entro l’anno solare a cui essa si riferisce, con effetto dopo la mezzanotte del 31 dicembre dell’anno solare di esercizio a cui la quota si riferisce;
  2. recesso da parte dell’interessato, nel qual caso le dimissioni debbono venire comunicate al consiglio di amministrazione personalmente oppure tramite lettera raccomandata A.R. o fax o posta elettronica o mezzo informatico similare ammesso ed hanno effetto dalla data ufficiale di consegna od invio;
  3. esclusione, dopo sospensione da parte del consiglio di amministrazione ratificata dall’assemblea a causa di gravi motivi quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per inadempienza agli impegni assunti o per accertati motivi di incompatibilità o per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per comportamento contrario, dannoso o comunque non consono al buon andamento d allo spirito dell’associazione. L’esclusione ha effetto a partire dalla data di delibera dell’assemblea, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie

Le quote versate non sono restituibili, né trasmissibili, né rivalutabili.

Spetta al consiglio di amministrazione tenere presso la sede sociale il libro degli associati, che verrà aggiornato secondo le entrate e le uscite dei singoli inserimenti. La qualifica o la perdita di associato dovrà essere comunicata per iscritto dal consiglio di amministrazione entro sessanta giorni dalla data in cui è avvenuta la movimentazione.

Art. 7

Diritti e doveri degli associati

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Gli associati hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’associazione;
  • votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 21;
  • denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo

Gli associati dell’associazione hanno il dovere di:

  • versare la quota sociale nei termini e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento

Art. 8

Aderenti esterni

L’associazione, per il perseguimento dei suoi scopi istituzionali di cui al precedente art. 2, nonché per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 3, si potrà avvalere anche della collaborazione di volontari non associati (aderenti volontari) e di sostenitori non associati (aderenti sostenitori):

  1. Aderenti volontari

L’associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

All’associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

Gli  associati  che  prestano  attività  di  volontariato  sono assicurati  per  malattie,  infortunio  e  per  responsabilità civile verso terzi ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 117/2017. Gli   aderenti      volontari sono       le persone     fisiche   le   quali, sotto     il     coordinamento   dell’associazione      tramite i

responsabili di progetto, svolgono attività gratuita per la realizzazione dei fini istituzionali, sia mediante la partecipazione diretta a missioni nell’ambito dei singoli progetti, sia mediante l’apporto della propria professionalità e capacità tecnica, sia per altri particolari aspetti di affiancamento alle attività associative.

Il conferimento della qualifica di aderente volontario è condizionato all’accettazione dei principi generali e delle finalità dell’associazione, nonché all’impegno a rispettare lo statuto e le disposizioni dei responsabili di progetto, del consiglio di amministrazione e dell’assemblea.

Il consiglio di amministrazione può revocare in qualsiasi momento, a proprio insindacabile giudizio, la qualifica di volontario, con decorrenza dalla data della delibera, dandone comunicazione all’interessato.

  1. Aderenti sostenitori

Sono le persone fisiche, associazioni, persone giuridiche od enti pubblici e privati che contribuiscono economicamente al sostegno delle attività istituzionali.

Il conferimento della qualifica avviene in seguito al versamento di un libero contributo economico in favore dell’associazione o di un suo progetto.

Il consiglio di amministrazione può revocare in qualsiasi momento, a proprio insindacabile giudizio, la qualifica di volontario, con decorrenza dalla data della delibera, dandone comunicazione all’interessato.

Per tali categorie di aderenti verranno istituiti ed aggiornati dal consiglio di amministrazione due appositi libri, uno per categoria; verranno inoltre approvati dall’assemblea ordinaria gli appositi regolamenti su proposta del consiglio di amministrazione.

Tali categorie non avranno alcun obbligo di sottoscrizione e/o versamento di quote associative e non avranno diritto di voto in assemblea.

Art. 9

Dipendenti e collaboratori

Tutti gli associati e gli aderenti esterni all’associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell’associazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 117/2017.

L’associazione può inoltre utilizzare collaboratori esterni e stipulare con loro accordi e contratti.

L’associazione può sottoscrivere eventuali coperture assicurative inerenti alle suddette attività.

Art. 10

Organi dell’associazione

Organi dell’associazione sono:

  • L’assemblea degli
  • Il consiglio di
  • Il revisore dei

La struttura operativa dell’associazione potrà inoltre essere articolata in tanti comitati, commissioni permanenti, gruppi di lavoro e di progetto quanti saranno necessari, gestiti da uno o più responsabili nominati dal consiglio di amministrazione, possibilmente tra i componenti del consiglio stesso, al quale egli deve fare riferimento.

Art. 11

Assemblea degli associati

L’assemblea è costituita dagli associati aventi diritto di voto, ed in regola con il pagamento della quota associativa e regolarmente iscritti nel libro associati. Può essere ordinaria e straordinaria.

Spetta all’assemblea in sede ordinaria:

  • determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
  • approvare il bilancio d’esercizio e l’eventuale bilancio sociale;
  • nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
  • nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l’organo di controllo;
  • deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
  • approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua

Spetta all’assemblea in sede straordinaria:

  • deliberare lo   scioglimento   dell’associazione   e   la devoluzione del patrimonio;
  • deliberare sulle  modificazioni  dell’atto  costitutivo  o dello statuto;
  • deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell’ente.

L’assemblea ordinaria:

  • in prima convocazione è validamente costituita con la presenza in proprio o per delega della maggioranza degli associati e delibera a maggioranza dei presenti in proprio o per delega;
  • in seconda convocazione, che non può svolgersi nello stesso giorno della prima convocazione, è validamente costituita con qualsiasi numero di associati presenti o rappresentati e delibera a maggioranza dei presenti, anche tramite

L’assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo. Il bilancio deve essere depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno

di ogni anno.

L’assemblea si riunisce su convocazione del presidente. L’assemblea ordinaria si riunisce inoltre ogni volta che il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, o ne faccia richiesta almeno il 20% (venti per cento) degli associati. La convocazione viene fatta dal presidente previa delibera del consiglio di amministrazione, entro 30 giorni dalla richiesta, con preavviso agli associati di almeno 15 giorni a mezzo di lettera raccomandata o fax o messaggio di posta elettronica ammessi, stabilendo il luogo, la data, l’ora e l’ordine del giorno dell’assemblea. L’assemblea è

valida   anche   senza il   rispetto delle   formalità di
convocazione   suddette purché   siano presenti   tutti gli
associati,    tutti    i componenti del    consiglio di

amministrazione, il revisore e nessuno degli intervenuti si opponga alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. L’assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L’assemblea è presieduta dal presidente od in sua assenza dal vice presidente, se nominato, e nel caso di assenza di entrambi, l’assemblea elegge tra gli associati presenti un proprio presidente per la sola durata dell’assemblea.

Il presidente, con l’approvazione della stessa assemblea, nomina tra gli associati un segretario, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, la validità delle deleghe e controfirma il verbale predisposto dal segretario.

Hanno diritto di intervenire in assemblea e di votare tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e regolarmente iscritti a libro associati.

Gli associati hanno diritto ad un solo voto.

Ogni associato può rappresentare al massimo un altro associato mediante delega scritta. Ogni delegante deve dare per approvato il voto dell’associato che lo rappresenta.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

2) L’assemblea straordinaria:

  1. apporta modifiche allo statuto;
  2. decide lo scioglimento e la messa in liquidazione dell’associazione, procedendo alla nomina dei liquidatori, nonché in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale verso associazioni od attività similari o secondo le disposizioni di legge;
  3. approva la fusione o l’assorbimento con altre associazioni aventi finalità ed attività similari, su proposta del consiglio di

Essa delibera con la presenza, in proprio o per delega, dei tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati.

L’assemblea può essere tenuta in audiovideoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che sia possibile l’identificazione personale dei singoli partecipanti da parte del presidente e del segretario, che tutti possano intervenire alla discussione, possano ricevere o trasmettere documenti e che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati.

Art. 12

Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è nominato dall’assemblea ordinaria ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti, scelti fra gli associati.

Il consiglio di amministrazione dura in carica per il periodo di tre anni. I suoi componenti debbono essere in regola con il pagamento della quota associativa e regolarmente iscritti a libro associati; in caso contrario, essi decadono automaticamente.

Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi componenti il presidente, il vice presidente e il segretario.

I consiglieri possono essere rieletti per una o più volte. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Tutte le cariche all’interno del consiglio decadono con la scadenza del consiglio stesso.

Il presidente, ed in caso di sua assenza od impedimento il vice presidente, hanno la firma e la rappresentanza dell’associazione.

I componenti del consiglio di amministrazione possono essere revocati dall’assemblea ordinaria degli associati, anche individualmente, in qualsiasi momento ed anche senza giusta causa.

Il numero dei componenti può venire reintegrato per cooptazione a giudizio insindacabile del consiglio di amministrazione. I componenti cooptati durano in carica fino alla prossima assemblea, che delibererà le nuove nomine.

Qualora venga meno per qualsiasi motivo la maggioranza dei componenti in carica, automaticamente decade tutto il consiglio, il quale rimane in carica solo per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione e per la convocazione con urgenza dell’assemblea, che dovrà nominare il nuovo consiglio di amministrazione.

Art. 13

Compiti del consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

  • amministra l’associazione;
  • attua le deliberazioni dell’assemblea;
  • predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
  • predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
  • stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
  • cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
  • è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore;
  • disciplina l’ammissione e l’esclusione degli associati;
  • accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
  • nomina i responsabili di comitati, commissioni permanenti, gruppi di lavoro e di progetto all’interno dell’associazione;
  • stipula convenzioni tra l’associazione e altri Enti, Organizzazioni o soggetti nazionali, internazionali ed esteri;
  • propone all’assemblea e rende esecutiva la stipula di affiancamenti e collaborazioni nei confronti di persone, società, associazioni, enti pubblici o privati, organismi ed istituzioni nazionali, esteri ed internazionali che possono avere fini similari, con lo scopo di meglio raggiungere, coordinare ed ampliare i propri fini istituzionali, anche per quanto riguarda la compartecipazione economica, in ottemperanza alle decisioni dell’assemblea.

Art. 14

Poteri del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con riferimento alle indicazioni programmatiche dell’assemblea; può predisporre inoltre tutti i regolamenti necessari e/od opportuni per il miglior svolgimento dell’attività associativa da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.

Il consiglio di amministrazione può delegare i suoi poteri, con firma singola o congiunta, ad un comitato esecutivo, ad uno o più consiglieri delegati, determinandone compiti, facoltà, responsabilità e durata dell’incarico; può inoltre istituire commissioni permanenti, gruppi di lavoro, comitati e qualsiasi altro organismo interno all’associazione, affidandone il coordinamento ad uno o più responsabili, in funzione del raggiungimento degli scopi istituzionali.

Il consiglio di amministrazione potrà altresì nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 15

Riunioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione si riunisce ovunque in Italia almeno due volte l’anno e inoltre ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, o quando lo richieda almeno la metà dei suoi componenti.

La convocazione è fatta dal presidente o dal vice presidente con comunicazione scritta a mezzo lettera, telegramma, fax o messaggio di posta elettronica, spedito almeno otto giorni prima e contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione.

Le singole delibere possono venire effettuate mediante specifica consultazione scritta, compresi il telefax e la posta elettronica, nella quale tutti i componenti sono tenuti a dare entro il termine massimo di otto giorni il proprio assenso o diniego. La mancata risposta viene considerata assenza dal consiglio di amministrazione per il quesito proposto.

Le singole riunioni del consiglio di amministrazione possono tenersi anche in conferenza videotelefonica o con metodi similari, estesi a tutti i partecipanti, purché regolarmente registrati e purché sia possibile l’identificazione personale dei singoli partecipanti da parte del presidente e del segretario e che tutti possano intervenire alla discussione e possano ricevere o trasmettere documenti.

Dello svolgimento delle riunioni deve essere tenuta regolare verbalizzazione.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide anche in difetto di convocazione, purché nessuno dei presenti si opponga alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità è decisivo il voto del presidente o, in sua assenza, del vice presidente.

La mancata partecipazione alle riunioni di consiglio di amministrazione per più di tre convocazioni consecutive comporta l’avvertimento scritto da parte del consiglio di amministrazione ed in caso di ulteriore assenza e salvo eccezioni a discrezione del consiglio di amministrazione, la decadenza dalla carica, con comunicazione scritta.

Art. 16

Organo di controllo e Organo di Revisione legale dei conti L’organo          di  controllo,  anche  monocratico,  è  nominato  per volontà dell’associazione.

L’organo  di  controllo  è  obbligatorio  al  ricorrere  dei requisiti previsti dalla legge.

I componenti dell’organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al secondo comma dell’art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei suoi

componenti.

L’organo di controllo:

  • vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio

Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l’organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l’associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Art. 17

Esercizio sociale, bilancio e bilancio sociale

Il bilancio di esercizio dell’associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio di ogni anno. Esso è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate risultino inferiori a euro duecentoventimila, il bilancio d’esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Laddove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 14 del D.Lgs. n. 117/2017, l’associazione redige altresì il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 18

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8, secondo comma, del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, dovrà essere obbligatoriamente utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo

perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 19

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento o estinzione dell’associazione, il patrimonio residuo dell’associazione dovrà essere devoluto, previo parere dell’Ufficio del Registro unico nazionale del terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 20

Clausola compromissoria

Le eventuali controversie che sorgessero fra gli associati o fra gli associati e l’associazione, anche se promosse da consiglieri, liquidatori e revisore ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, saranno decise da un collegio arbitrale, composto di 3 (tre) membri tutti nominati, entro

30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell’Ordine dei Medici di Verona.

I 3 (tre) arbitri così nominati provvederanno a designare il presidente.

Nel caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il presidente del medesimo Ordine dei Medici.

Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro 90 (novanta) giorni dalla costituzione, in modo vincolante per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall’obbligo del deposito del lodo.

Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell’arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso le controversie nelle quali la legge preveda l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

La sede dell’arbitrato sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

Art. 21

Libri sociali

L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

  1. il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio di amministrazione;
  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali;
  4. il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio di

amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali, tenuti presso la sede legale, entro sessanta giorni dalla data della richiesta formulata all’organo amministrativo.

Art. 22

Norma di rinvio

Per quanto non previsto esplicitamente dal presente statuto, si applicheranno le norme vigenti in materia.

Art. 23

Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Registro medesimo.

A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D.Lgs. 117/2017, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/2017.

Le disposizioni contenute nel presente statuto, incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Runts.

Finché l’associazione risulta iscritta al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e all’Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

– svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera

  1. dell’art. 10 del D.Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
  • di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la

vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L’associazione ha inoltre l’obbligo di:

  • impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
  • devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla

F.to Gianpaolo Parolini

F.to Melchiorre Saraceno – L.S..